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SMART WORKING: NUOVE REGOLE DAL 1 APRILE 2024

Il 31 marzo è scaduto il termine, previsto dalla legge di conversione del decreto anticipi, entro il quale si garantiva il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile in favore di genitori con figli minori di 14 anni e lavoratori fragili particolarmente esposti al rischio Covid con modalità "semplificate".

Dal 1 aprile quindi si torna alle regole ordinarie per i casi in cu si voglia usare lo strumento del lavoro agile.

La normativa introdotta per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto il diritto allo "smart working" per una serie di categorie lavorative. La disciplina prevista (derogatoria rispetto alla legge sul lavoro agile) è stata prorogata più volte, sino ad arrivare alla scadenza del 31 marzo 2024 con la quale si garantiva (fino al 31 marzo l’accesso allo smart working in favore di due categorie di lavoratori: 

  • Dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni;
  • Soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (cd. fragili).

Dal 1° aprile, il diritto allo smart working potrà essere negato o concesso dal datore di lavoro, in funzione delle proprie esigenze, senza alcun criterio di priorità all’accesso.

Per poter continuare con lo smart working bisognerà stipulare un accordo individuale col datore di lavoro. Come previsto nell’articolo 19 della Legge 81/2017 nell’accordo individuale dovranno essere presenti i seguenti elementi:

  • Durata: contratto a termine oppure a tempo indeterminato;
  • Modalità di alternanza, tra lavoro a casa o in presenza;
  • Luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • Aspetti dell’esecuzione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali;
  • Modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro;
  • Tempi di riposo del dipendente, tra cui anche il diritto alla disconnessione;
  • Forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, sempre seguendo la normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • Attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • L’organizzazione della giornata lavorativa;
  • Il diritto alla disconnessione.

Nella Pubblica Amministrazione il diritto allo smart working, in modalità semplificata,è terminata lo scorso 31 dicembre. Tuttavia in una direttiva del 29 dicembre 2023 viene consentito al dirigente responsabile, nell’ambito dell’organizzazione di ogni amministrazione, di individuare le misure organizzative necessarie, tramite accordi individuali per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute.

 

 

 

 

Nel settore privato per continuare occorrerà quindi stipulare un accordo individuale col datore di lavoro nel quale dovranno essere presenti tutti gli elementi di legge (art. 19 l. 81/2017), mentre nella P.A. il diritto allo smart working, in modalità semplificata, è terminato lo scorso 31 dicembre ma in una direttiva del 29 dicembre 2023 del Ministro Zangrillo, viene consentito al dirigente responsabile, nell’ambito dell’organizzazione di ogni amministrazione, di individuare le misure organizzative necessarie, tramite accordi individuali per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute.

 

 

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